Operatori della Filiera Agro Alimentare - c.d. OFA (OSA - operatori del settore alimentare, OSM - operatori del settore dei mangimi - operatori del settore dei SOA, operatori del settore dei fitosanitari, operatore del settore dei MOCA, ecc.), riconducibili al considerando n. 3 del Regolamento (UE) 2017/625, ai quali è stata notificata dalla UOC dell’Azienda ULSS n. 6 (ACL Procedente) l’esito sfavorevole ai requisiti normativi in materia di sicurezza alimentare rilevata all’analisi su campioni di alimenti e/o mangimi, SOA, MOCA, fitosanitari, ecc, posti sotto la loro responsabilità.
In questi casi l’OFA interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 7 c. 5 del D.lgs 27/2021, ha la facoltà, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, di presentare istanza di controperizia condotta da un proprio esperto di parte qualificato, formalmente incaricato.
La controperizia definita dall’ articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625, condotta a cura di un esperto di parte qualificato consiste in un riesame documentale delle registrazioni inerenti le attività effettuate dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relative alla singola analisi, prova, diagnosi. Rientra nella controperizia l’esecuzione presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova, diagnosi fatta effettuare dall’OFA a proprie spese sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.
Entro i termini assegnati in sede di trasmissione della documentazione richiesta per la controperizia, l’OFA dovrà far pervenire alla ACL Procedente una relazione conclusiva di controperizia redatta dall’esperto di parte qualificato, che sarà esaminata e alla quale seguiranno le determinazioni nel merito.
Nel caso in cui l’operatore interessato non condivida le valutazioni della ACL Procedente in merito all’esito sfavorevole, potrà attivare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito di valutazione della Controperizia, la procedura di Controversia, richiedendo alla ACL Procedente di poter far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
La richiesta di Controperizia deve essere presentata mediante compilazione di apposito modulo SCARICA entro il termine di 15 (quindici) giorni (termine perentorio) dal ricevimento della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole del campione prelevato, alla UOC dell’ACL Procedente mediante:
All’istanza di controperizia deve essere allegata:
Al ricevimento dell’istanza l’ACL Procedente:
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’ACL Procedente provvede a trasmettere all’OFA la documentazione necessaria per poter effettuare la controperizia documentale.
Invio entro i termini fissati dalla l’ACL Procedente della relazione conclusiva comprensiva anche dell’eventuale ulteriore analisi effettuata, a proprie spese presso un laboratorio di fiducia accreditato, sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento. Tale relazione sarà esaminata dal personale a ciò deputato dell’ACL Procedente.
Qualora in sede di esame della controperizia da parte dell’ACL Procedente emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle conclusioni dell’esperto di parte qualificato per conto dell’OFA, l’ACL Procedente è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.
Laddove, invece le conclusioni di controperizia non siano accolte, l’ACL Procedente comunica l’esito sfavorevole della valutazione della stessa all’OFA e contestualmente anche al laboratorio che ha effettuato l’analisi, prova o diagnosi iniziale.
Nel caso in cui le conclusioni di controperizia non vengano accolte, l’OFA può attivare, entro 30 giorni (termine perentorio) dal ricevimento dell’esito di Controperizia, la richiesta di Controversia documentale. Tale richiesta deve pervenire alla ACL Procedente mediante compilazione del modulo [MOD 2 – Controversia Documentale] da inviarsi con le seguenti modalità:
allegando alla stessa:
L’ACL Procedente, valutata la regolarità tecnico – amministrativa, provvede tempestivamente ad inoltrare l’istanza all’ISS unitamente alla documentazione prodotta dall’OFA in sede di controperizia documentale.
Qualora in sede di esame di controversia documentale da parte dell’ISS emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze dell’OFA, l’ACL Procedente è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.
Laddove, invece l’istanza di Controversia documentale non sia accolta, l’OFA può procedere all’istanza di Controversia analitica da effettuare sull’eventuale aliquota prodotta al momento del campionamento e conservata presso il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi.
Nel caso in cui l’istanza di Controversia documentale non venga accolta l’OFA può attivare, entro 30 giorni (termine perentorio) dal ricevimento dell’esito di Controversia documentale, la richiesta di Controversia analitica. Tale richiesta deve essere inoltrata all’ISS e all’ACL Procedente e mediante compilazione del modulo [MOD 3 – Controversia Analitica] inviato nelle seguenti modalità:
allegando alla stessa di:
Nel caso in cui gli esiti della ripetizione di analisi, prova e diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi dall’ISS alle parti interessate (ACL Procedente, OFA, Laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) siano favorevoli all’Operatore, l’ACL Procedente deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva formale comunicazione all’OFA.