Home > Homepage > Procedura campioni alimentari non conformi

Controperizia e controversia per campioni alimentari non conformi

Istruzioni operative procedura di controperizia e controversia di campioni alimentari risultati non conformi

Destinatari delle informazioni

Operatori della Filiera Agro Alimentare - c.d. OFA (OSA - operatori del settore alimentare, OSM - operatori del settore dei mangimi - operatori del settore dei SOA, operatori del settore dei fitosanitari, operatore del settore dei MOCA, ecc.), riconducibili al considerando n. 3 del Regolamento (UE) 2017/625, ai quali è stata notificata dalla UOC dell’Azienda ULSS n. 6 (ACL Procedente) l’esito sfavorevole ai requisiti normativi in materia di sicurezza alimentare rilevata all’analisi su campioni di alimenti e/o mangimi, SOA, MOCA, fitosanitari, ecc, posti sotto la loro responsabilità.

In questi casi l’OFA interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 7 c. 5 del D.lgs 27/2021, ha la facoltà, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, di presentare istanza di controperizia condotta da un proprio esperto di parte qualificato, formalmente incaricato.

La controperizia definita dall’ articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625, condotta a cura di un esperto di parte qualificato consiste in un riesame documentale delle registrazioni inerenti le attività effettuate dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relative alla singola analisi, prova, diagnosi. Rientra nella controperizia l’esecuzione presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova, diagnosi fatta effettuare dall’OFA a proprie spese sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

Entro i termini assegnati in sede di trasmissione della documentazione richiesta per la controperizia, l’OFA dovrà far pervenire alla ACL Procedente una relazione conclusiva di controperizia redatta dall’esperto di parte qualificato, che sarà esaminata e alla quale seguiranno le determinazioni nel merito.

Nel caso in cui l’operatore interessato non condivida le valutazioni della ACL Procedente in merito all’esito sfavorevole, potrà attivare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito di valutazione della Controperizia, la procedura di Controversia, richiedendo alla ACL Procedente di poter far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Come presentare la richiesta di controperizia

La richiesta di Controperizia deve essere presentata mediante compilazione di apposito modulo SCARICA entro il termine di 15 (quindici) giorni (termine perentorio) dal ricevimento della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole del campione prelevato, alla UOC dell’ACL Procedente mediante:

  • posta elettronica certificata (P.E.C.):  ;
  • raccomandata A/R intestata a: Azienda ULSS n.     – “ACL Procedente“ – Via     ;

All’istanza di controperizia deve essere allegata:

  • copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
  • copia di un documento dell’Esperto di parte qualificato in corso di validità.

Azioni dell’ACL

Al ricevimento dell’istanza l’ACL Procedente:

  • valuta la regolarità tecnico - amministrativa dell’ istanza;
  • richiede immediatamente al Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l’analisi/prova/diagnosi tutti i documenti utili per l’espletamento della controperizia tenuto conto che gli stessi dovranno essere resi all’OFA entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • Mette a disposizione dell’operatore, nel più breve tempo possibile, e comunque, non oltre il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i documenti richiesti inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova;
  • Fissa un termine congruo, motivandone le ragioni, entro il quale l’OFA dovrà far pervenire la relazione conclusiva redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall’esperto di parte qualificato e formalmente incaricato.

Tempi medi di risposta

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’ACL Procedente provvede a trasmettere all’OFA la documentazione necessaria per poter effettuare la controperizia documentale.

Azioni successive a carico dell’OFA

Invio entro i termini fissati dalla l’ACL Procedente della relazione conclusiva comprensiva anche dell’eventuale ulteriore analisi effettuata, a proprie spese presso un laboratorio di fiducia accreditato, sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento. Tale relazione sarà esaminata dal personale a ciò deputato dell’ACL Procedente.

Esito del procedimento

Qualora in sede di esame della controperizia da parte dell’ACL Procedente emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle conclusioni dell’esperto di parte qualificato per conto dell’OFA, l’ACL Procedente è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.

Laddove, invece le conclusioni di controperizia non siano accolte, l’ACL Procedente comunica l’esito sfavorevole della valutazione della stessa all’OFA e contestualmente anche al laboratorio che ha effettuato l’analisi, prova o diagnosi iniziale.

Controversia documentale

Nel caso in cui le conclusioni di controperizia non vengano accolte, l’OFA può attivare, entro 30 giorni (termine perentorio) dal ricevimento dell’esito di Controperizia, la richiesta di Controversia documentale. Tale richiesta deve pervenire alla ACL Procedente mediante compilazione del modulo [MOD 2 – Controversia Documentale] da inviarsi con le seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata (P.E.C.):     ;
  • raccomandata A/R intestata a: Azienda ULSS n. - “ACL Procedente“ - Via     ;

allegando alla stessa:

  • copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
  • copia di un documento dell’Esperto di parte qualificato in corso di validità
  • Relazione di controperizia rilasciata dall’esperto qualificato
  • Rapporto di prova e registrazioni delle analisi eseguite sull’aliquota a disposizione presso laboratorio di fiducia (RAGIONE SOCIALE:    , n. Accredia    )
  • Attestazione di avvenuto pagamento a favore di ISS (D.lgs. 32/2021 All. 3 Sez. 3 “Tariffe per la controversia”)

L’ACL Procedente, valutata la regolarità tecnico – amministrativa, provvede tempestivamente ad inoltrare l’istanza all’ISS unitamente alla documentazione prodotta dall’OFA in sede di controperizia documentale.

Esito del procedimento

Qualora in sede di esame di controversia documentale da parte dell’ISS emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze dell’OFA, l’ACL Procedente è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.

Laddove, invece l’istanza di Controversia documentale non sia accolta, l’OFA può procedere all’istanza di Controversia analitica da effettuare sull’eventuale aliquota prodotta al momento del campionamento e conservata presso il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi.

Controversia analitica

Nel caso in cui l’istanza di Controversia documentale non venga accolta l’OFA può attivare, entro 30 giorni (termine perentorio) dal ricevimento dell’esito di Controversia documentale, la richiesta di Controversia analitica. Tale richiesta deve essere inoltrata all’ISS e all’ACL Procedente e mediante compilazione del modulo [MOD 3 – Controversia Analitica] inviato nelle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata (P.E.C.):     ;
  • raccomandata A/R intestata a: Azienda ULSS n.     – “ACL Procedente“ – Via     ;

allegando alla stessa di:

  • copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
  • Attestazione di avvenuto pagamento a favore di ISS (D.lgs. 32/2021 All. 3 Sez. 3 “Tariffe per la controversia”)

Esito del procedimento

Nel caso in cui gli esiti della ripetizione di analisi, prova e diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi dall’ISS alle parti interessate (ACL Procedente, OFA, Laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) siano favorevoli all’Operatore, l’ACL Procedente deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva formale comunicazione all’OFA.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625
  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27
  • Nota del Ministero della Salute n. 21355-P del 22.05.2023

Riferimenti ACL procedente:

  • U.O.C Servizio Veterinario / SIAN / ACL Procedente di  
  • Responsabile del Procedimento:     
  • Recapito telefonico:          Indirizzo:     
  • Email:
  • Pec:

Richiesta informazioni inerenti al procedimento:

  • Segreteria U.O.C Servizio Veterinario / SIAN / ACL Procedente di
  • Recapito telefonico:
  • Indirizzo:      Email:
  • Pec:

Soggetto a cui è attribuito potere sostitutivo in caso di inerzia:

  • Direttore DP / altro
  • Recapito telefonico:     
  • Indirizzo:
  • Email:
  • Pec:

 
Ultimo aggiornamento: 06/10/2025
Condividi questa pagina:
Ricerca nel sito
pin AVVISO ALLEVATORI

A partire dal 1 marzo 2024 le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti sono a carico degli allevatori, secondo le tariffe stabilite dal D.Lgs. 32/2021, allegato 2 sezione 8. Maggiori informazioni