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D.LGS 32/2021

Modalità di finanziamento dei Controlli Sanitari Ufficiali

 

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 02 febbraio 2021, n. 32 (di seguito decreto) in sostituzione del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Aziende ULSS (Unità Locali Socio Sanitarie) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (di seguito ULSS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Pagamento quota annuale ai sensi dell'allegato 2, sez. 6, tabella A

L’Azienda ULSS per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A) del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e dal quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (art. 6, c. 6).

Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c. 8) e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’Azienda ULSS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’Azienda ULSS (art. 6, c. 9).

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6, c. 10). È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l'operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto.

Applicazione delle tariffe ai sensi dell'Art. 6, comma 6 del D.Lgs 32/2021

È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto (Allegato B).

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’Azienda ULSS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, tutti gli operatori di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione per ogni insediamento Notificato e Registrato nell’AULSS 9 Scaligera.

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

In caso di omessa trasmissione dell’autodichiarazione e di omesso pagamento della tariffa forfettaria annua da parte dell’operatore, l’Azienda ULSS applica i provvedimenti di cui all’art. 17 del decreto. In particolare, in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell’operatore delle attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’Azienda ULSS applica, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione (art. 17, c. 2).

Si rappresenta che la Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) viene resa ai sensi del DPR 445/2000 e a tal fine deve essere corredata dal documento d’identità del sottoscrittore.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 le disposizioni e le tariffe di cui al D.lgs. n. 194/2008 non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe di competenza delle AULSS previste dal D.lgs. n. 32/2021.

 

Ultimo aggiornamento: 13/01/2022
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