Colonie Feline

Presso il Canile Sanitario di Verona e degli altri due ambulatori veterinari presenti sul territorio aziendale,  Bardolino e Nogara avviene la sterilizzazione dei gatti di colonia.

Per riconoscere ufficialmente una colonia felina si deve presentare formale domanda utilizzando il modulo (che si trova nella sezione modulistica), come indicato dalla specifica procedura dell' U.O.C. Igiene Urbana Animale.

Coadiuvanti Gestione Colonie Feline

Le CO.GE.CO.F Coadiuvanti Gestione Colonie Feline (gattare) sono formalmente riconosciute attraverso un patentino rilasciato:

  • dal Comune di Verona (solo per Verona città)
    oppure
  • dal Servizio Veterinario per tutti gli altri Comuni della provincia di Verona

partecipando agli incontri organizzati dall'ASL, facendo parte ad una associazione protezionistica, essere referente di una colonia già riconosciuta.

Requisiti necessari per l'inserimento della referente alla gestione delle colonie feline
  1. non avere contenziosi con il Comune relativamente alla gestione degli animali e in particolare per le colonie feline;
  2. non avere condanne o processi in atto per maltrattamento di animali;
  3. mantenere nei confronti dei medici veterinari dell'Az. ULSS 9 scaligera un comportamento rispettoso e collaborativo, consapevoli del ruolo di pubblici ufficiali da loro ricoperto nell'esercizio delle funzioni affidate, orientate alla cura ed al contenimento della proliferazione dei gatti in libertà sul territorio comunale.
Artt. 544bis 544ter del Codice Penale - Titolo IX Bis Dei Delitti Contro il Sentimento per gli Animali

Art. 544-bis. (Uccisione di animali). I. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter, (Maltrattamento di animali) I.Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30,000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Legge 281/91 - Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo art. 2
  1. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
  2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
  3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
  5. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma I dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
Legge Regionale 60/93 - Tutela Degli Animali D'Affezione e Prevenzione del Randagismo - Art.16 - Protezione dei gatti
  1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
  2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonall, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali 6 stabiliscono i programmi di intervento.
  3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la saluta e le condizioni di vita.
  4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
  5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
  6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stata di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
  7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico
  1. Distribuire il cibo ad orari fissi in modo che gatti consumino 'subito' la loro razione.
  1. Creare delle stazioni di alimentazione al riparo dal sole per evitare deperimento e cattivi odori.
  1. Versare il cibo in contenitori adeguati che non vengano trasportati dal vento o dalle intemperie, e rimuovere quelli non idonei quanto prima.
  1. Scegliere il cibo in modo razionale, non dare 'quel che capita'. Usare sempre cibo secco, salvo casi di gatti anziani o malati/in convalescenza.
  1. Provvedere affinché vi sia sempre acqua a disposizione dei felini. Gli operatori ecologici sono allertati a non rimuoverla.
  1. Scegliere un luogo sicuro ed al riparo per eventuali ricoveri, ove possibile lontano dalla strada e da zone sensibili.
  1. Per le colonie. occasionali e pre-esistenti, interne ai cortili o giardini condominiali cercare di concordare con gli inquilini una spazio apposito, tranquillo per i gatti, e che va tenuto adeguatamente pulito.
  1. Ricordarsi che tutte queste regole sono sensate solo se vanno di pari passo alla sterilizzazione dei gatti, a cura del Servizio Veterinario di Igiene Urbana di U.LS.S. 9 Scaligera, necessaria alla salvaguardia della salute dei felini, al decoro urbano e ad evitare la crescita incontrollata della colonia stessa.
  1. Non somministrare ai felini antibiotici o altro tipo di medicinale se non strettamente indicato dal Veterinario, scegliendo quello più adeguato alla patologia e alla gestione particolare di un gatto libero di colonia.
  1. Relazionarsi costantemente con i Comuni e il Servizio Veterinario di Igiene Urbana per essere sempre aggiornate sulle Normative vigenti, per segnalare problematiche ordinarie o contingenti per cui concordare la risoluzione.
  1. Essere disponibile a partecipare ad incontri di formazione organizzati dai comuni e/o dal Servizio Veterinario di Igiene Urbana dell'Az. ULSS 9 Scaligera di Verona.
Ultimo aggiornamento: 23/04/2024
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