Allo stato attuale la provincia di Verona risulta essere per la maggior parte del territorio in zona di restrizione e non vi sono casi di malattia.
L'elenco degli allevamenti siti in zona di restrizione è disponibile in questo elenco CLICCA QUI
A livello nazionale è stato introdotto il blocco condizionale dei Documenti Di Accompagnamento (DDA) ex-modelloIV, la validazione dei DDA è eseguita dal Servizio Veterinario territorialmente competente.
In base alle indicazioni attuali è possibile la movimentazione degli animali (validazione DDA) dalle zone di restrizione previa visita clinica effettuata dal Servizio Veterinario dell’Az. ULSS9 nelle 48 ore precedenti la movimentazione.
Si precisa che, laddove nei paragrafi seguenti è indicato “zona di restrizione” (ZR) per LSD, ci si riferisce alle Zone di Protezione + Zone di Sorveglianza delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, senza distinzioni. Pertanto, salvo specifica indicazione, quando si riportano movimentazioni “intra/da/verso ZR”, sono da intendersi applicabili in tutte le ZP e ZS delle 3 citate Regioni.
Movimentazioni da vita verso le ZR (zone di restrizione)
Le movimentazioni da vita di animali da zona libera verso le zone soggette a restrizioni sono vietate, pertanto non possono essere introdotti animali provenienti da zone libere del territorio nazionale e dei Paesi Membri verso stabilimenti da ingrasso e riproduzione siti in Zone di Restrizione.
Eventuali deroghe per animali presenti in Zona Libera della Provincia di Verona verranno prese in considerazione a seguito di una valutazione del rischio eseguita dall'Autorità competente.
Movimentazioni da vita all’interno delle ZR (zone di restrizione) e verso Zone Libere
La movimentazione da vita di capi bovini allevati in stabilimenti siti in ZR è consentita esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
La Regione del Veneto con nota n.347310 del 15/07/2025 delega l’attività di prelievo ed esecuzione della visita clinica ai medici veterinari libero professionisti.
Gli allevatori che vogliono avvalersi dell’intervento dei veterinari libero professionisti possono, in autonomia, individuare un professionista dall’elenco presente a questo link
L’allevatore deve fare richiesta di movimentazione mediante e-mail da inviare al distretto territorialmente competente (contatti a questo link) almeno 7 giorni prima della movimentazione prevista con le seguenti informazioni:
Il veterinario libero professionista individuato eseguirà i prelievi ematici nei 7 giorni prima della movimentazione e nelle 48 ore prima della movimentazione effettuerà una visita clinica degli animali trattati da movimentare.
Per attestare l’avvenuto campionamento, gli interventi insettorepellenti e la visita clinica dovrà utilizzare la scheda prevista (disponibile a questo link), che dovrà accompagnare i campioni alla sede IZSVe e essere inviata al distretto veterinario (contatti a questo link) competente sull’allevamento di origine.
Il veterinario ufficiale validerà il documento di accompagnamento riportando l’esito favorevole della visita e degli esami di laboratorio assieme alla data del trattamento insettorepellente.
Per gli animali destinati verso zone libere, la movimentazione è subordinata alla ricezione del nulla osta del servizio veterinario dello stabilimento di destino.
Per la complessità del protocollo, le movimentazioni da vita vanno concentrate nei giorni della settimana di mercoledì, giovedì e venerdì.
In caso di necessità per l’invio nei giorni di lunedì e martedì, il Servizio Veterinario va contattato preventivamente entro il giovedì della settimana precedente.
Si fa presente che sul territorio di questa AULSS sono presenti 1500 allevamenti in Restrizione con circa 175.000 capi bovini, per tale motivo non si garantisce che tutte le richieste verranno evase nei tempi sopra indicati.
Per la movimentazione in deroga di un bovino sottoposto a macellazione speciali di urgenza, l’allevatore deve contattare il veterinario dell'ULSS 9 Scaligera competente per territorio e comunicare il nominativo dell’allevamento di partenza e macello di destino. Dovrà concordare l’orario in cui effettuare la macellazione speciale d'urgenza e attenersi alle decisioni del Veterinario che invierà la carcassa al macello sotto la sua supervisione dopo la visita ante mortem con esito favorevole.
Richieste al di fuori di questa procedura non si garantisce che verranno soddisfatte
Gli Stabilimenti di macellazione presenti sul territorio dell'azienda AULSS 9 Scaligera in Zona di restrizione per LSD che riescono ad attuare la procedura per la macellazione concordata tra le regioni sono attualmente quelli presenti nella seguente tabella - per i dettagli contatto CLICCA QUI
NUMERO | DENOMINAZIONE |
455M | BENCARNI S.P.A. |
1397M | OLIVIERI S.P.A |
U5E7U | S.A.V. S.R.L. |
Y6Q8N | SOC. AGR. DAMATI SS DI GRISI EMILIO, MARCO, MASSIMO E MICHELE |
2203M | LACAV GROUP S.R.L. |
2163M | LANZA S.R.L. |
572M | BELFIORECARNI S.R.L. |
1783M | CARNI MARTINELLI S.R.L. |
1878M | VICENTINI CARNI SPA |
Per i seguenti macelli è necessario un nulla osta preventivo rilasciato dal Veterinario Ufficiale del macello da acquisire almeno 48h prima della eventuale macellazione.
NUMERO | DENOMINAZIONE |
92396L | CERADINI ELIO S.N.C. DI CERADINI DANIELA & C. |
C5G2K | SARTORI GIUSEPPE |
K6R6J | MOLINARELLI AMEDEO |
H1P71 | BOTTEGA DELLE CARNI PERBELLINI V. DI ZAV |
P6H4P | MACELLERIA GELIO FABIO E FIGLIE SNC DI GELIO FEDERICA E MIRIAM |
3031M | ALIMENTARI/MACELLERIA BESI SNC DI BESI LUCA, MATTIA, CRISTIAN |
U4L6V | FASOLI CARNI S.R.L. |
V6J3P | MACELLERIA TOMMASINI MARIA S.A.S. DI VENTURELLI FRANCESCO & C. |
9330L | CAPRINI TOMMASO S.R.L. |
A7C95 | MARCOLINI MICHELE SAS |
9765L | ALLA PORCHETTA SALUMIFICIO E MACELLERIA S.N.C. DI RIGHETTI FRANCESCO E C. |
V1701 | CARNI ZULLO DI ZULLO ANDREA |
N1P57 | MACELLERIA DOVIGO S.N.C. DI DOVIGO RENATO |
C0B7A | RONCONI MIRCO & C. S.N.C. |
B617B | FATTORELLI MARIO |
H7L7J | RAIZZOLA CARNI DI BONIOTTO ALESSIO & C. S.A.S. |
I suddetti elenchi saranno aggiornati in base alla valutazione sull’applicabilità della procedura da parte del Veterinario Ufficiale dello stabilimento.
Per l’invio allo stabilimento di macellazione è necessario che l’allevatore invii una comunicazione tramite posta elettronica almeno 3 giorni prima della macellazione al distretto veterinario territorialmente competente (contatti a questo link) contenente:
Per le movimentazioni verso macelli situati in regione Veneto (sia in zona di restrizione che in zone libere) è necessario che l’allevatore invii la richiesta sia al servizio veterinario territorialmente competente per il proprio allevamento, sia al servizio veterinario competente per il macello di destino. Gli indirizzi email sono disponibili nella tabelle sottostanti.
Per le movimentazioni verso macelli situati al di fuori della regione Veneto (sia in zona di restrizione che in zone libere) è necessario che l’allevatore invii la richiesta solamente al servizio veterinario territorialmente competente (contatti a questo link) per il proprio allevamento, che provvederà ad inoltrare la comunicazione e richiedere l’eventuale nulla osta al servizio veterinario competente per il macello di destino.
Gli allevatori che vogliono avvalersi dell’intervento dei veterinari libero professionisti possono, in autonomia, individuare un professionista dall’elenco presente a questo link. Il veterinario libero professionista individuato effettuerà una visita clinica degli animali da movimentare nelle 48 ore precedenti la movimentazione.
Per attestare l’avvenuta visita clinica è necessario che il veterinario libero professionista invii al distretto veterinario competente sull’allevamento di origine (contatti a questo link) il modulo compilato in cui siano evidenti esito, data e ora della visita clinica.
Per le visite cliniche effettuate da parte dei veterinari liberi professionisti nella mattina del sabato per le macellazioni del lunedì, il modulo deve pervenire entro le ore 13.00 del sabato stesso.
Per le macellazioni del lunedì, le richieste dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 13.00 del venerdi precedente.
Nella Regione del Veneto sono presenti i seguenti stabilimenti di macellazione designati - per i dettagli contatto CLICCA QUI
NUMERO | DENOMINAZIONE |
UE IT367M | COLOMBEROTTO SPA, VIA MONTEGRAPPA, 68/72 - MORIAGO DELLA BATTA (TV) |
403M | BUGIN SRL, VIA DELLA INDUSTRIE, 10 - SANTA MARIA DI SALA (VE) |
K7450 | AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, VIA DEL MACELLO, 9 - CITTADELLA (PD) |
1414M | CO.MA.CA. SRL, VIA GARIBALDI, 114 - SAN MARTINO DI LUPARI (PD) |
1981M | CO.SER SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L., VIA CA' BIANCA, 45 - MEGLIADINO SAN VITALE (PD) |
1601M | MACELLO PICCOLO S.R.L., VIA CA' BASADONNA, 31 - LOZZO ATESTINO (PD) |
1821M | PANTANO CARNI S.P.A., VIA SOLCHIELLO, 20 - ARRE (PD) |
UE IT U6314 | GAR.MEATS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, VIA VENEZIA, 43 - VOLTO DI ROSOLINA (RO) |
Richieste al di fuori di queste tempistiche e procedure non si garantisce che verranno soddisfatte.
Sul territorio della regione Emilia Romagna non sono presenti stabilimenti di macellazione all’interno delle zone di Restrizione, tuttavia l'Autorità Competente Regionale ha designato 4 strutture di seguito i riferimenti - per i dettagli contatto CLICCA QUI
Numero | Denominazione |
IT 218M | Macello di Parma- via del Taglio, n.6 Parma |
IT 2967M | Vignolcarni srl,- Marano s.p. (MO) |
IT 378M | CLAI SCA - via San Silvestro 178, Faenza (RA) |
IT 132M | INALCA Castelvetro (MO) |
All’interno del territorio della Regione Lombardia sono presenti 22 stabilimenti di macellazione di cui 19 siti in Zona di restrizione, 3 stabilimenti sono stati designati, di seguito i riferimenti - per i dettagli contatto CLICCA QUI
Numero | Denominazione |
532M | PINARDI SAS DI PINARDI ENRICО Е С. Via Padre Marcolin 2/12 - Bagnolo Mella (BS) |
1665M | CO.BE.CA. COMMERCIALE SRL Pian Camuno |
2270 M | INALCA S.P.A. Ospedaletto Lodigiano |
Al momento attuale non sono presenti stabilimenti designati in zona libera in altre Regioni rispetto a quelli sopra, eventuali variazioni verranno prontamente segnalate.
All’interno del territorio della Regione Piemonte è stato designato uno stabilimento di Macellazione:
Numero | Denominazione |
235M | Vercelli spa - Formigliana (VC) |
L’agente eziologico è un poxvirus appartenente al genere Capripoxvirus. Il virus della LSD (LSDV) è caratterizzato da un’elevata resistenza all’inattivazione (10 anni nelle lesioni a -80°C; 6 mesi in fluidi culturali a 4°C; oltre 39 giorni nei noduli necrotici e più di 18 giorni in lesioni secche a temperatura ambiente). La principale via di trasmissione dell’LSDV è attraverso insetti ematofagi (zanzare, zecche, mosche di stalla) che fungono da vettori meccanici della malattia. Minore importanza sembra ricoprire la trasmissione per contatto diretto tra animale infetto e animale sensibile, mentre è ritenuta possibile la trasmissione indiretta attraverso materiale contaminato da saliva infetta (alimento e acqua in mangiatoie e abbeveratoi comuni). Altre potenziali vie di trasmissione includono il latte e il materiale seminale, in cui il virus è in grado di persistere per lunghi periodi.
La Lumpy Skin Disease è stata identificata per la prima volta in Zambia nel 1929 e a partire dal 2015 la malattia è stata notificata anche in Europa, coinvolgendo prima Turchia e Grecia e in seguito anche Bulgaria, Repubblica di Macedonia, Serbia, Russia e Kosovo.
Tutte le razze bovine sono ritenute a rischio di contrarre la malattia e, seppure tutte le fasce d’età siano suscettibili, i segni clinici si manifestano più gravemente negli animali giovani e negli adulti al picco di lattazione.
Il quadro sintomatologico tipico si manifesta da due a quattro settimane dopo l’esposizione al virus con un rialzo febbrile bifasico che può durare da 4 a 14 giorni. In questo lasso di tempo gli animali infetti possono manifestare ipersalivazione, scolo nasale mucoide e mucopurulento, lacrimazione con possibile sviluppo di congiuntiviti e opacizzazione della cornea in alcuni casi fino a cecità.
Tutti i linfonodi superficiali si mostrano aumentati di volume. La comparsa delle lesioni cutanee nodulari tipiche della malattia si verifica solitamente poco prima o durante il secondo rialzo febbrile (4-10 giorni dall’inizio della piressia). I noduli compaiono su tutto il corpo, in particolar modo su testa, collo, mammelle e perineo. Possono raggiungere un diametro di 2-5 cm, hanno una consistenza compatta e si approfondano coinvolgendo anche il derma. Gli arti possono presentarsi edematosi e ciò può determinare riluttanza al movimento negli animali. La malattia può causare aborto nelle femmine e orchite associata a infertilità temporanea o permanente nei maschi.
Il tasso di morbilità della malattia può variare dal 5 al 45% in relazione a diversi fattori quali distribuzione e abbondanza degli insetti vettori, razze bovine colpite e lo stato generale di salute e di nutrizione dei soggetti colpiti. Un tasso di mortalità fino al 40% è stato riportato sporadicamente mentre valori dall’1 al 5% (fino al 10%) sono considerati tipici della malattia.
La LSD non è una malattia trasmissibile all’uomo.
In data 20 giugno è stato confermato il primo focolaio di LSD in Italia, in un allevamento bovino situato in provincia di Nuoro. Il 25 giugno è stato confermato un altro focolaio in un allevamento bovino in provincia di Mantova. A seguito della rilevazione di questi focolai nel territorio nazionale sono stati disposti da parte del Ministero della Salute una serie di provvedimenti per limitare la diffusione virale, tra cui, in primis, il blocco condizionato delle movimentazioni in uscita degli animali dagli allevamenti di bovini presenti all’interno delle zone di restrizione istituite a seguito dei focolai (20 km la zona di protezione, 50 km la zona di sorveglianza).